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Sez. L, Sentenza n. 1208 del 18/02/1980 (Rv. 404704 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RISARCIMENTO DOVUTO AL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - RIDUZIONE CORRISPONDENTE ALLA RETRIBUZIONE RICAVABILE DA ALTRA POSSIBILE OCCUPAZIONE - CONDIZIONI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404704-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RISARCIMENTO DOVUTO AL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - RIDUZIONE CORRISPONDENTE ALLA RETRIBUZIONE RICAVABILE DA ALTRA POSSIBILE OCCUPAZIONE - CONDIZIONI - CRITERI.*

A norma del secondo comma dell'art 1227 cod civ, per il quale il risarcimento non e dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, applicabile quando il risarcimento del danno dovuto al lavoratore per il suo illegittimo licenziamento deve essere disciplinato dalle norme dettate dal codice per l'inadempimento delle obbligazioni, il giudice del merito, per potere ridurre il risarcimento di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire trovando altra occupazione, deve valutare in concreto il mercato del lavoro in cui il lavoratore si e trovato dopo il licenziamento e deve specificare quali concrete probabilita gli erano state date di collocarvi la sua attivita lavorativa, usando la diligenza che ordinariamente usa il lavoratore disoccupato nel ricercare occupazione. (V 3104/79, mass n 399462; (V 5079/77, mass n 388683; (V 1824/76, mass n 380608).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)