Sez. 5, Sentenza n. 40865 del 25/09/2007 Ud. (dep. 07/11/2007) Rv. 238187 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Pronuncia di condanna, su impugnazione del P.M., in riforma della sentenza di primo grado, con modifica della natura della pena - Mancata concessione della sospensione condizionale della pena - Obbligo di motivazione - Necessità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI
Il giudice di appello che, su impugnazione del P.M., riformi una sentenza di primo grado, modificando la natura della pena, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)