Sez. 1, Sentenza n. 4304 del 08/04/1992 (Rv. 476677 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - Effetti | Prescrizione - Interruzione - Ammissibilità - Durata - Efficacia interruttiva nei confronti dei coobbligati solidali del fallito - Ammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - Effetti
La domanda di ammissione al passivo fallimentare attua l'interruzione permanente della prescrizione fino alla data del provvedimento di chiusura del processo esecutivo concorsuale e tale effetto si produce anche nei confronti dei coobbligati solidali del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)