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Sez. 1, Sentenza n. 4304 del 08/04/1992 (Rv. 476677 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - Effetti | Prescrizione - Interruzione - Ammissibilità - Durata - Efficacia interruttiva nei confronti dei coobbligati solidali del fallito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476677-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - Domanda - Effetti

La domanda di ammissione al passivo fallimentare attua l'interruzione permanente della prescrizione fino alla data del provvedimento di chiusura del processo esecutivo concorsuale e tale effetto si produce anche nei confronti dei coobbligati solidali del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)