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Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 27/05/1982 (Rv. 421174 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO - CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA ALL'ATTORE - INVERSIONE DI DETTO ONERE A CARICO DEL CONVENUTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421174-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO - CONTESTAZIONE DEL CONVENUTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - SPETTANZA ALL'ATTORE - INVERSIONE DI DETTO ONERE A CARICO DEL CONVENUTO - CONDIZIONI.*

In presenza della contestazione da parte del convenuto della stessa titolarità passiva del rapporto controverso, incombe all'attore fornire la prova della sussistenza di tale condizione dell'Azione, mentre una inversione dell'Onere della prova a carico del convenuto può verificarsi solo nel caso in cui le circostanze che costituiscono il fondamento dell'Azione siano desumibili dagli Atti o da ammissioni rese dallo stesso convenuto. (V 1580/76, mass n 380332; (V 3278/74, mass n 371801; (V 920/73, mass n 363286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2698, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)