diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 920 del 03/04/1973 (Rv. 363286 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE CON LA TITOLARITA DEL RAPPORTO GIURIDICO CONTROVERSO.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363286-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - SPETTANZA - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE CON LA TITOLARITA DEL RAPPORTO GIURIDICO CONTROVERSO.*

La 'legitimatio ad causam', attiva e passiva, va ravvisata nei soggetti cui e attribuito rispettivamente il potere di promuovere e il dovere di subire l'Azione sulla base del rapporto di diritto sostanziale; tale presupposto processuale deve essere accertato preliminarmente, alla luce della sola 'causa petendì dedotta in giudizio, esaminata nei suoi elementi essenziali. Il suo accertamento positivo costituisce presupposto per ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o contraria. La 'legitimatio ad causam' non coincide necessariamente con la titolarita del rapporto giuridico controverso, che attiene alla identificazione concreta dei soggetti della situazione giuridica sostanziale. L'accertamento di tale titolarita implica una completa indagine di merito e pertanto S'inquadra fra le questioni sostanziali che tradizionalmente si qualificano come condizioni dell'Azione in senso stretto; la conclusione positiva di detta indagine da diritto ad una sentenza di accoglimento. Dalle distinte situazioni anzidette consegue che la carenza di 'legitimatio ad causà a differenza della titolarita del rapporto, e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, da luogo ad una pronuncia di inammissibilita e non di rigetto, ed in ordine ad essa la Corte di Cassazione ha potere di indagine di fatto. (V 180/73, mass n 361969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)