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Sez. 2, Sentenza n. 2627 del 26/04/1984 (Rv. 434639 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELLA SUA ESTRANEITÀ AL PROCESSO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1984-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434639-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONVENUTO, DELLA SUA ESTRANEITÀ AL PROCESSO - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM" - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENTE ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE - POTERI DEL GIUDICE.*

L'assunto del convenuto circa la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio dà luogo ad una questione non di legittimazione ad causam, ma attinente al merito, che è regolata dagli ordinari criteri sull'Onere della prova ex art. 2697 cod. civ., sicché spetta all'attore di dimostrare le circostanze relative alla individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto, senza, peraltro, che sia precluso al giudice di ritenere raggiunta tale dimostrazione anche - e magari soltanto - alla stregua del comportamento del convenuto stesso, specie se tradottosi nella mancata contestazione delle ex adverso allegate circostanze. (V 1865/83, mass n 426706; (V 3224/82, mass n 421174; (V 1580/76, mass n 380332).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)