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Sez. L, Sentenza n. 1580 del 06/05/1976 (Rv. 380332 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO GIURIDICO CONTROVERSO - INSUSSISTENZA - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - CONFIGURABILITA - ONERE DELLA PROVA - ONERE DELL'ATTORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380332-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ESTRANEITA DEL CONVENUTO AL RAPPORTO GIURIDICO CONTROVERSO - INSUSSISTENZA - AZIONE - CONDIZIONI DELL'AZIONE - CONFIGURABILITA - ONERE DELLA PROVA - ONERE DELL'ATTORE - LIMITI.*

L'assunto del convenuto circa la sua estraneita al rapporto giuridico dedotto in giudizio si traduce nella proposizione di una questione non di legittimazione passiva ad causam in senso stretto, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, ma di difetto di una delle condizioni dell'Azione, consistente nella identificabilita del convenuto medesimo quale soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato. L'indicata questione, pertanto, come ogni altra inerente alle condizioni dell'Azione e, quindi, al merito della controversia, e regolata dagli ordinari criteri sull'Onere della prova, fissati dall'art 2697 cod civ, e non si sottrae alla disponibilita delle parti. Ne consegue che, se, in linea di principio, spetta all'attore di dimostrare le circostanze relative alla individuazione nel convenuto del soggetto passivo del rapporto dedotto in causa, si verifica, in concreto, un'inversione della prova a carico del convenuto, ove le circostanze medesime siano desumibili ex actis, o da ammissioni rese dal convenuto stesso. (V 3278/74, mass n 371801; (V 920/73, mass n 363286; (V 640/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)