Sez. 1, Sentenza n. 409 del 10/12/2008 Cc. (dep. 09/01/2009) Rv. 242457 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Divieto per i recidivi reiterati introdotto con l. n. 251 del 2005 - Applicabilità dei principi stabiliti in tema di divieto di seconda concessione delle misure alternative alla detenzione - Esclusione.
ESECUZIONE - IN GENERE
Il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per i recidivi reiterati resta fermo anche in riguardo ai soggetti che, prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005 n. 251, hanno raggiunto un grado di rieducazione adeguato, desumibile dall'avvenuta concessione di benefici penitenziari con riferimento ad altra condanna. (V. Corte cost. sent. N. 79 del 20074).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)