Sez. 1, Sentenza n. 18496 del 31/01/2018 Cc. (dep. 27/04/2018) Rv. 273070 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Divieto per i condannati per rapina aggravata - Applicabilità ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.3-quinquies, cod. pen. - Sussistenza.
ESECUZIONE - IN GENERE
L'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 628, comma terzo, 3-quinquies, cod. pen., impedisce, ai sensi degli artt. 4-bis ord. pen. e 656, comma 9, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione della pena, anche se la circostanza sia entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto, avendo essa natura mista in forza della quale non produce solo effetti sostanziali, soggetti, pertanto, al principio di irretroattività , ma anche processuali, come il divieto di concessione di benefici penitenziari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 628 com. 3 n. 5, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)