Sez. 1, Sentenza n. 29508 del 14/07/2006 Cc. (dep. 01/09/2006) Rv. 234867 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi - Divieto nel caso di recidiva qualificata - Carattere di norma penale sostanziale - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, stabilito dall'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen. (nel testo innovato dall'art. 9 della L. 5 dicembre 2005 n. 251), non ha natura di norma penale sostanziale e non è, pertanto, soggetto, in assenza di disposizioni transitorie o intertemporali, alla disciplina dettata dall'art. 2 cod. pen., ma soggiace alla regola del "tempus regit actum". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, rilevato altresì che la recidiva risultava concretamente "applicata", essendovi stato giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche, ha ritenuto che correttamente fosse stata negata la sospensione dell'esecuzione). (Conf., Sez. I, 14 luglio - 19 settembre 2006 n. 30837, PM in proc. Flaminio, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)