Sez. 1, Sentenza n. 42403 del 16/11/2006 Cc. (dep. 28/12/2006) Rv. 235583 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Divieto per i recidivi reiterati introdotto con L. n. 251 del 2005 - Applicabilità alle sentenze già emesse in forza del principio "tempus regit actum" - Condizioni.
ESECUZIONE - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 656 cod. proc. pen., come modificato a seguito della legge n. 251 del 2005, che stabilisce il divieto di sospensione dell'esecuzione per i recidivi reiterati, è norma processuale e come tale è immediatamente applicabile anche alle sentenze pregresse in forza del principio "tempus regit actum". Parimenti il richiamo alla recidiva deve essere inteso come richiamo all'art. 99 comma quarto cod. pen. attualmente vigente, in quanto l'istituto della recidiva ha natura mista e non produce solo effetti sostanziali, per i quali vige il principio di irretroattività, ma anche effetti processuali, come l'ostatività ai benefici penitenziari ed alla sospensione dell'esecuzione, tutelati costituzionalmente dal principio di razionalità e dal principio di difesa, sempre che la recidiva sia stata effettivamente valutata in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. C, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)