Sez. L, Sentenza n. 195 del 12/01/1996 (Rv. 495345 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | A mezzo di "marche" - Idoneità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
In tema di assicurazioni sociali, nel vigore del sistema di pagamento dei contributi previdenziali a mezzo di "marche" assicurative (ai sensi del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818) perché possa dirsi assolto l'obbligo assicurativo del datore di lavoro, è necessario che questi non solo abbia acquistato le suddette marche e versato contemporaneamente i contributi integrativi a percentuale dovuti a norma dell'art. 8 della sopra indicata legge n. 818 del 1952, ma abbia anche applicato le marche sulle tessere dei lavoratori dipendenti, dando così luogo all'imputazione soggettiva dell'esborso contributivo ed al riferimento dell'adempimento ad un determinato rapporto assicurativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 20, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 6, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 7, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)