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Sez. L, Sentenza n. 977 del 05/02/1983 (Rv. 425745 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - APPLICAZIONE SULLE TESSERE DEI DIPENDENTI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425745-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - APPLICAZIONE SULLE TESSERE DEI DIPENDENTI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*

In tema di assicurazioni sociali, perché possa dirsi assolto l'Obbligo assicurativo del datore di lavoro, è necessario che questi non solo abbia acquistato le Marche assicurative e versato contemporaneamente i contributi integrativi a percentuale dovuti a norma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1952 n. 218, ma abbia anche applicato le Marche sulle tessere dei lavoratori dipendenti, dando così luogo alla imputazione soggettiva dell'esborso contributivo ed al riferimento dell'adempimento ad un determinato rapporto assicurativo. (nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto prescritte - e perciò non computabili ai fini della pensione - le Marche assicurative apposte, sulla tessera personale della dipendente, oltre il termine di dieci anni). (V 566/81, mass n 411043; (V 2582/80, mass n 406325; (Conf 4992/80, mass n 408866).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)