Sez. 3, Ordinanza n. 10932 del 14/07/1999 Cc. (dep. 24/09/1999) Rv. 214451 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Abrogazione ex legge 205 del 1999 - Procedimenti pendenti - Informazione della persona offesa del diritto di proporre querela - Obbligo - Sussistenza - Procedimento - Sospensione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE
Sono reati perseguibili a querela ai sensi della legge 25 giugno 1999 n. 205 non solo quelli per cui tale perseguibilità è stata introdotta, ma anche quelli in cui, a seguito della abrogazione della norma incriminatrice effettuata con la medesima legge, la condotta ha mantenuto il carattere di illecito penale, venendo inquadrata in figure di reato preesistenti, già perseguibili a querela. Tra questi il reato di oltraggio, la cui condotta criminosa, a seguito dell'abrogazione dell' art. 341 cod. pen., è qualificata giuridicamente come reato di ingiuria, perseguibile a querela di parte. Pertanto il giudice deve informare la parte offesa del reato di oltraggio della facoltà di esercitare il diritto di querela.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Legge 25/06/1999 num. 205 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)