diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2127 del 02/12/1999 Ud. (dep. 23/02/2000) Rv. 215474 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Abrogazione - Conseguenze - Ingiuria - Necessità di querela - Difetto - Conseguenze - Applicabilità della norma transitoria ex art. 19 Legge n. 205/1999 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215474-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO

Il delitto di oltraggio è stato abrogato dall'art. 18 legge 25 giugno 1999 n. 205, sicché il comportamento di colui che offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punibile ai sensi degli art. 594 e 61, n. 10 cod. pen., su querela di parte. Ne deriva che se, al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta, il giudizio è ancora in corso, va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per difetto della istanza di punizione. (In relazione al principio ha precisato la Corte che non trova applicazione l'art. 19 legge cit. (recante disposizioni transitorie) che prevede, ove penda il relativo procedimento, che il giudice informi la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, il cui termine decorre dal giorni in cui la persona offesa ne sia informata. Siffatta disposizione, invero, concerne unicamente i reati perseguibili a querela "ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da essa previsti)".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 19 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)