Sez. 1, Sentenza n. 1805 del 10/03/2000 Cc. (dep. 17/04/2000) Rv. 215821 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Art. 18 legge n. 205 del 1999 - "Abolitio criminis" dell'oltraggio - Sussistenza - Persistente punibilità dei fatti precedentemente configurabili come oltraggio a titolo di minaccia o ingiuria aggravate a norma dell'art. 61 n. 10 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 205 del 1999, il fatto costituente oltraggio deve ritenersi penalmente irrilevante, con la conseguente applicazione, ai procedimenti in corso, dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., non potendo configurarsi quel fenomeno di "espansione normativa" che lo faccia sussumere in ipotesi di ingiuria e/o minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 cod. pen., essendo, queste ultime, figure criminose dirette alla protezione di differenti beni giuridici. (Fattispecie relativa a revoca della sentenza di condanna a norma dell'art. 673 cod. proc. pen.). (Conf. Sez. I, 10 marzo 2000 n. 1801, Cannella; n. 1802, De Girolamo; n. 1803, Piccolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 n. 10, Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)