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Sez. 1, Sentenza n. 2743 del 11/04/2000 Cc. (dep. 19/05/2000) Rv. 216020 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Abrogazione dell'art. 341 cod. pen. - "Abolitio criminis" - Esclusione - Introduzione di trattamento penale più favorevole - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216020-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE

Poiché con l'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, che ha abrogato l'art. 341 cod. pen., non si è realizzata la totale irrilevanza penale dei fatti in precedenza qualificati come oltraggio, tuttora configurabili come reato ai sensi degli artt. 594 e 61 n. 10 stesso codice, è illegittima la revoca "in executivis" della sentenza di condanna per oltraggio a pubblico ufficiale. (Conf. Sez. I, c.c. 11 aprile 2000 n. 2748, Speranza, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 n. 10, Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)