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Sez. 6, Sentenza n. 11518 del 13/07/1999 Ud. (dep. 07/10/1999) Rv. 215268 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | "Abolitio criminis" a seguito della legge 25 giugno 1999, n. 205 - Riqualificazione del fatto come ingiuria o minaccia - Ammissibilità - Mancata presentazione della querela - Riapertura dei termini per la proposizione - Esclusione - Giudizio di cassazione - Declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela in ordine al reato di ingiuria o di minaccia con conseguente annullamento senza rinvio - Necessità.
Stato
decisa il 1999-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215268-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, a seguito dell' "abolitio criminis" di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, il fatto, originariamente qualificato come oltraggio a norma dell'art. 341 cod. pen., può eventualmente essere nuovamente qualificato come ingiuria o minaccia, a norma degli artt. 594 e 612 cod. pen. In tale ipotesi, tuttavia, in mancanza di querela, non può essere fatta applicazione dell'art. 19 della predetta legge, che prevede una sorta di riapertura dei termini per la sua proposizione, con interpello della persona offesa, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai reati, come il furto semplice, originariamente perseguibili di ufficio e divenuti perseguibili a querela in forza della stessa legge, e non, quindi, al reato di oltraggio, che è stato invece abrogato. Ne consegue che, nel giudizio di cassazione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di querela. (Conf. Cass., sez. VI, sent. n. 1347, u.p. 23 settembre 1999, dep. 7 ottobre 1999, Guida, non massimata; Conf. Cass., sez. VI, sent. n. 2949, u.p. 29 marzo 1999, dep. 26 ottobre 1999, Loria, in corso di massimazione; Vedi Cass., sez. VI, sent. n. 518, c.c. 28 gennaio 2000, dep. 10 febbraio 2000, Marini, in corso di massimazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612, Legge 25/06/1999 num. 205 art. 18 CORTE COST., Legge 25/06/1999 num. 205 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)