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Sez. U, Sentenza n. 2720 del 26/04/1985 (Rv. 440499 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RESI DAGLI ORGANI AZIENDALI ANCHE SENZA L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CIVILE ADITO IN VIA DI URGENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440499-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RESI DAGLI ORGANI AZIENDALI ANCHE SENZA L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE CIVILE ADITO IN VIA DI URGENZA - ESCLUSIONE.*

In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende di trasporto in concessione (art. 58 dell'all. A R.d. n. 148 del 1931) la giurisdizione in ordine a tutti indistintamente i provvedimenti che infliggono sanzioni disciplinari, quale che sia l'organo che li abbia adottati e quindi anche se non sia intervenuto il consiglio di disciplina, è attribuita - in considerazione del preminente interesse collettivo connesso al regolare svolgimento del servizio pubblico - al giudice amministrativo in via esclusiva, anche se il vizio fatto valere comporti la nullità o l'inesistenza giuridica dell'atto; conseguentemente in materia disciplinare è privo di giurisdizione il giudice ordinario, anche se adito con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., atteso che il suo potere di provvedere in via d'urgenza sussiste solo nell'ambito delle controversie devolute alla sua cognizione anche relativamente al giudizio di merito. (V Corte costituzionale n. 208 e 240 del 1984; (V 2033/83, mass n 426884; (V 5187/79, mass n 401798; (V 2396/78, mass n 391801).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 53 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)