Sez. 6, Sentenza n. 6856 del 15/01/2007 Cc. (dep. 16/02/2007) Rv. 236569 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Violazione di norme processuali dello Stato richiedente - Divieto di pronuncia favorevole all'estradizione - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. ove la sentenza per la cui esecuzione é domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non sussiste quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali dello Stato richiedente. (La S.C., nel rigettare il ricorso della difesa avverso la decisione della Corte d'appello favorevole all'accoglimento della domanda di estradizione formulata dalle Autorità rumene nei confronti di un loro cittadino, condannato con sentenza irrevocabile per furto aggravato, ha osservato che, a fronte delle doglianze concernenti l'irregolare citazione nel giudizio d'appello, non é stata dimostrata l'inesistenza, nell'ordinamento dello Stato richiedente, di mezzi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata "in absentia" dell'imputato non regolarmente citato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. B, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)