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Sez. 6, Sentenza n. 10693 del 20/02/2009 Cc. (dep. 10/03/2009) Rv. 242926 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Violazione di norme processuali dello Stato richiedente - Divieto di pronuncia favorevole all'estradizione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242926-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non sussiste quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali, ma solo quando venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Polonia, in cui la ricorrente aveva dedotto la nullità della notifica della citazione a giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. B, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)