Sez. 6, Sentenza n. 42766 del 05/04/2007 Cc. (dep. 20/11/2007) Rv. 237666 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Violazione di norme processuali dello Stato richiedente - Divieto di pronuncia favorevole all'estradizione - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Ai fini del divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo cod.proc.pen., la Corte di appello non è tenuta a valutare la legittimità dell'ordine di arresto emesso dallo Stato richiedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'estradando che aveva dedotto l'assenza delle esigenze cautelari poste a fondamento del titolo estradizionale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)