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Sez. 1, Sentenza n. 4919 del 01/04/2003 (Rv. 561644 - 01)

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO | Occupazione temporanea preordinata all'asservimento - Indennità - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561644-01

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO

L'indennità per l'occupazione temporanea preordinata all'asservimento di un immobile a servitù di elettrodotto va liquidata - analogamente a quella relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione - in una percentuale dell'indennità che sarebbe dovuta per l'esproprio, se si tratti di suoli edificabili, o, se si tratti invece di terreni non edificabili, in base alla regola posta dall'art. 20 delle legge n. 865 del 1975, ossia in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione, calcolata, a norma dell'art. 16 della stessa legge, in base al criterio del valore agricolo medio del fondo secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, come determinato dalla speciale commissione provinciale prevista dal primo comma della norma; in entrambi i casi, però, con riferimento non all'area asservita, bensì a quella occupata, formalmente individuata nel decreto di occupazione temporanea.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)