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Sez. 1, Sentenza n. 5271 del 12/04/2002 (Rv. 553681 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Determinazione - Criterio di un dodicesimo dell'indennità di esproprio - Applicabilità alle sole aree agricole - Criterio dell'interesse legale annuo sulla somma determinata a titolo di indennità di esproprio - Valenza generale - Applicabilità per tutti gli altri immobili.
Stato
decisa il 2002-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553681-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ

In tema di indennità di occupazione, il criterio dettato dall'art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (che fissa detta indennità in un dodicesimo dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione) conserva residuo margine di applicabilità - a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sent. n. 5 del 1980 - per le sole aree agricole; per gli altri immobili, ed in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri, vale la disciplina generale prevista dall'art. 72, quarto comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in base alla quale all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità di occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione e la prima deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)