Sez. 3, Sentenza n. 5555 del 24/10/1979 (Rv. 402147 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ESCLUSE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ESCLUSE - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE - INCLUSIONE.*
L'art 3 legge 7 ottobre 1969 n 742, sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, il quale esclude la sospensione medesima per le cause indicate nell'art 92 dello ordinamento giudiziario (RD 30 gennaio 1941 n 12), va inteso nel senso che per tali cause quella sospensione non opera nel corso dell'intero procedimento e, quindi, anche con riguardo al termine per la proposizione del ricorso per Cassazione. (Conf 1966/78, mass n 391331; (Conf 705/77, mass n 384279; (Conf 822/75, mass n 374196).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)