Sez. L, Sentenza n. 3350 del 22/05/1981 (Rv. 413927 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MOBILITA DISCONTINUA - DISCIPLINA APPLICABILE - PERIODO DI COMPORTO - USUFRUIBILITA UNA SOLA VOLTA, PER SOMMATORIA DELLE SINGOLE ASSENZE, O DECORRENZA EX NOVO PER CIASCUN EPISODIO MORBOSO - APPLICABILITA DELL'UNO O DELL'ALTRO PRINCIPIO IN ASSENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE CONVENZIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MOBILITA DISCONTINUA - DISCIPLINA APPLICABILE - PERIODO DI COMPORTO - USUFRUIBILITA UNA SOLA VOLTA, PER SOMMATORIA DELLE SINGOLE ASSENZE, O DECORRENZA EX NOVO PER CIASCUN EPISODIO MORBOSO - APPLICABILITA DELL'UNO O DELL'ALTRO PRINCIPIO IN ASSENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE CONVENZIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il caso di malattia del lavoratore, con riguardo al cosiddetto periodo di comporto ed alla facolta del datore di lavoro di recedere dal rapporto ai sensi dell'art 2110 cod civ, va inteso anche con riferimento alla ipotesi di un succedersi di malattie a carattere intermittente o reiterato (cosiddetta morbilita discontinua). Peraltro, quando la contrattazione preveda il comporto, ma non regoli espressamente la sua durata nel caso di pluralita di episodi morbosi in un determinato periodo di tempo, la questione diretta a stabilire, al fine della legittimita o meno del licenziamento, se il comporto sia usufruibile una sola volta, per sommatoria delle singole assenze, ovvero debba decorrere ex novo per ciascun episodio, va risolta in base alla complessiva interpretazione del contratto collettivo. Solo in Mancanza di una chiara enunciazione dell'intento in tal senso il giudice puo compiere un intervento integrativo della autonomia collettiva sulla base della equita, per determinare in concreto lo spazio temporale entro il quale il comporto deve operare. (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)