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Sez. 3, Sentenza n. 7672 del 12/07/1993 (Rv. 483107 - 01)

Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato | Risarcimento del danno che il creditore avrebbe potuto evitare - Non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483107-01

Risarcimento del danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato

Con riguardo all'esimente da responsabilità, prevista dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., il giudice del merito è tenuto a svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore, soltanto se vi sia un'espressa istanza del debitore, in quanto nella suddetta ipotesi la colpa del creditore costituisce inosservanza di un autonomo dovere giuridico posto dalla legge a suo carico e la richiesta del debitore integra gli estremi di una eccezione in senso sostanziale con cui viene fatto valere un controdiritto per paralizzare l'azione del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)