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Sez. U, Sentenza n. 6700 del 16/06/1993 (Rv. 482786 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Crediti previdenziali - Rivalutazione ed interessi ex art. 429 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Decorrenza - Art. 16 legge n. 412 del 1991 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482786-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, i crediti previdenziali sono produttivi di interessi e rivalutazione dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa oppure - ove questa non sia richiesta - dalla scadenza del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto, applicandosi lo "ius superveniens" costituito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 solo alle liquidazioni di prestazioni previdenziali effettuate dagli enti gestori successivamente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)