Sez. L, Sentenza n. 6903 del 25/07/1994 (Rv. 487497 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Funzione - Trattazione con violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. di una questione non costituente oggetto dei motivi - Esclusione del giudicato per difetto di impugnazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Il "thema decidendi" nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 cod. proc. civ., per l'individuazione dell'oggetto della domanda d'appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata; ne consegue che non ha rilevanza al riguardo, e non è dunque idonea a superare la preclusione conseguente al giudicato formatosi per difetto di impugnazione, la circostanza che una questione, pur non oggetto di motivo di appello, sia stata invece egualmente trattata dal giudice di secondo grado, con violazione, pertanto, del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)