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Sez. L, Sentenza n. 8640 del 24/08/1990 (Rv. 469023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO PRECEDENTE SECONDO IL CRITERIO DEL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE - ESCLUSIONE - LIMITI - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - APPONIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI COLLETTIVI STIPULANTI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO PRECEDENTE SECONDO IL CRITERIO DEL TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE - ESCLUSIONE - LIMITI - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - APPONIBILITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI COLLETTIVI STIPULANTI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*

Le Disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei Sindacati, ma operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti Disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 cod. civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale, restando la conservazione di quel trattamento affidata all'autonomia contrattuale delle parti collettive stipulanti, che possono prevederla con apposita clausola di salvaguardia, la verifica della cui esistenza, con la relativa indagine interpretativa, è riservata al giudice del merito. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'accordo interconfederale 13 luglio 1978, derogando in peius al regolamento - art. 44 - dell'a.M.a.N., avesse introdotto il divieto sia di ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità che di computo della contingenza non conglobata, per il periodo successivo all'1 febbraio 1977). (V 2032/88, mass n 457905; (V 2021/88, mass n 457892; (V 4517/86, mass n 447264; (V 4517/86, mass n 447265).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2094, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)