Sez. U, Sentenza n. 171 del 12/01/1996 (Rv. 495320 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie relative aventi contenuto patrimoniale - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Presupposto - Rapporto di impiego costituente il momento genetico dei diritti lesi - Necessità .
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego comprende anche le controversie aventi contenuto patrimoniale, ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio abbia per titolo il predetto rapporto, il quale, considerato nella sua costituzione e nel suo svolgimento, funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che si pretende essere stati disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio del dipendente (nella specie, un insegnante di esercitazioni pratiche presso gli istituti tecnici statali, avendo ottenuto dal tribunale amministrativo regionale l'accertamento del proprio diritto ad essere immesso in ruolo con diverse decorrenze, giuridica ed economica, aveva convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli studi perché fossero condannati a corrispondergli la retribuzione e la contribuzione mancate. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente alla menzionata controversia).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)