Sez. L, Sentenza n. 374 del 17/01/1983 (Rv. 425184 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - AUTONOMO - TERMINI DI DECADENZA EX ARTT. 325- 327 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA - ANCHE IN TEMA DI CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - AUTONOMO - TERMINI DI DECADENZA EX ARTT. 325- 327 COD. PROC. CIV. - RILEVANZA - ANCHE IN TEMA DI CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO.*
Il principio secondo cui l'appello incidentale autonomo deve essere proposto nei termini di decadenza di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., si applica anche in tema di controversie individuali di lavoro, in quanto l'art. 436 dello stesso codice, nel disciplinare la Forma dell'appello incidentale e nel sancire l'Obbligo della sua notificazione dall'appellante principale, si applica nell'ipotesi dell'appello incidentale tardivo, nella quale l'interesse alla proposizione del gravame nasce dall'impugnazione principale e costituisce così una controimpugnazione. (V 1080/77, mass n 384706; (Conf 5633/78, mass n 402236).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)