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Sez. L, Sentenza n. 5633 del 29/10/1979 (Rv. 402236 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - AUTONOMO - PRINCIPIO DELLA PROPOSIZIONE NEI TERMINI DI DECADENZA EX ARTT 325 E 327 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402236-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - AUTONOMO - PRINCIPIO DELLA PROPOSIZIONE NEI TERMINI DI DECADENZA EX ARTT 325 E 327 COD PROC CIV - APPLICABILITA.*

Il principio secondo cui l'appello incidentale autonomo deve essere proposto nei termini di decadenza di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ si applica anche in tema di controversie individuali del lavoro, in quanto l'art 436 dello stesso codice, nel disciplinare la Forma dell'appello incidentale e nel sancire l'Obbligo della sua notificazione all'appellante principale, si applica di regola all'appello tardivo e non innova al regime generale dei termini per le impugnazioni incidentali autonome. (V 1080/77, mass n 384706).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)