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Sez. L, Sentenza n. 6432 del 01/07/1998 (Rv. 516858 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Fine formativo del raggiungimento di una specifica professionalità correlata ad una determinata qualifica - Possesso di tale professionalità da parte del lavoratore al momento del sorgere del rapporto - Causa formativa - Esclusione - Conseguenze - Trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Stato
decisa il 1998-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516858-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863, la circostanza che il giovane lavoratore prima della stipulazione, possieda già la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo (al qual fine in via di presunzione il giudice può utilizzare il riconoscimento da parte di precedente datore di lavoro della qualifica contrattuale cui quella professionalità si correla, a prescindere dalla vincolatività o no per il nuovo datore di lavora della qualifica già attribuita) rende il contratto privo della causa formativa, e ne consente la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)