Sez. 2, Sentenza n. 5588 del 20/12/1977 (Rv. 389181 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IPOTESI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA AD ISTANZA DI PARTE - INCLUSIONE - LIMITE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER ESTROMISSIONE DI UNA PARTE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IPOTESI DEL TERZO CHIAMATO IN CAUSA AD ISTANZA DI PARTE - INCLUSIONE - LIMITE DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'art 354 cod proc civ, nel disporre la rimessione al primo giudice nel caso in cui sia stata erroneamente estromessa una parte, comprende in tale previsione anche l'ipotesi del terzo chiamato in causa ad istanza di parte, mentre il limite del litisconsorzio necessario opera solo nel caso che nel giudizio di primo grado dovesse essere integrato il contraddittorio. (V 2187/74, mass n 370554; (V 1512/71, mass n 351865; (V 369/69, mass n 338401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)