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Sez. 1, Sentenza n. 2187 del 20/07/1974 (Rv. 370554 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONDIZIONE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI COMUNANZA DI CAUSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370554-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONDIZIONE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI COMUNANZA DI CAUSA - ESCLUSIONE.*

L'art 354 cod proc civ allorche dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce al litisconsorzio (ossia al caso che sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, concettualmente unico ed indivisibile), e non anche alle ipotesi di comunanza di causa disciplinate dagli artt 106 e 107 dello stesso cod proc civ. (Conf 1512'71, mass n 351865; 369'69, mass n 338401).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)