Sez. 2, Sentenza n. 369 del 05/02/1969 (Rv. 338401 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - COMUNANZA DI CAUSE - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - COMUNANZA DI CAUSE - INAPPLICABILITA.*
Il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice esclusivamente nell'ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio, non potendosi estendere la norma di cui all'art.354 cod.proc.civ., che prevede tale rimessione, all'ipotesi di comunanza di causa, contemplata negli artt.106 e 107 cod.proc.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)