Sez. 2, Sentenza n. 1512 del 21/05/1971 (Rv. 351865 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESTENSIONE ALLE IPOTESI DI COMUNANZA DI CAUSA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESTENSIONE ALLE IPOTESI DI COMUNANZA DI CAUSA - ESCLUSIONE.*
L'art 354 cod proc civ allorche dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce al litisconsorzio (ossia al caso che sia dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo, concettualmente unico ed indivisibile), e non anche alle ipotesi di comunanza di causa disciplinate dagli artt 106 e 107 dello stesso cod proc civ. (Conf 369'69, mass n 338401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)