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Sez. L, Sentenza n. 3268 del 18/05/1981 (Rv. 413849 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI APPRENDISTATO E RAPPORTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CRITERIO DISTINTIVO - CAUSE RISPETTIVE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA DELL'ATTIVITA FISICA ED INTELLETTUALE DELL'ALLIEVO NEL SECONDO DEI PREDETTI RAPPORTI - DIVIETO - RICHIESTA ED IMPIEGO DI DETTA ATTIVITA - AMMISSIBILITA - LIMITI - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI VIGENTI PER IL PERSONALE AZIENDALE - APPLICABILITA - CONSEGUENTE RICONOSCIBILITA DI UN VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413849-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - RAPPORTO DI APPRENDISTATO E RAPPORTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CRITERIO DISTINTIVO - CAUSE RISPETTIVE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA DELL'ATTIVITA FISICA ED INTELLETTUALE DELL'ALLIEVO NEL SECONDO DEI PREDETTI RAPPORTI - DIVIETO - RICHIESTA ED IMPIEGO DI DETTA ATTIVITA - AMMISSIBILITA - LIMITI - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI VIGENTI PER IL PERSONALE AZIENDALE - APPLICABILITA - CONSEGUENTE RICONOSCIBILITA DI UN VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il criterio distintivo tra il rapporto di apprendistato e quello che sorge per effetto della istituzione di un corso di perfezionamento per lavoratori, e dato dalla presenza nel primo di un vero e proprio sinallagma. Pertanto, mentre la causa del rapporto di apprendistato e complessa, poiche e caratterizzata dall'Obbligo dell'imprenditore di impartire al lavoratore l'insegnamento necessario alla acquisizione di una determinata qualifica, per mezzo dell'affidamento di compiti specifici il cui risultato e immediatamente utilizzato dalla impresa, quella del rapporto di formazione professionale e unicamente costituita dalla funzione di istruzione dell'allievo, con la conseguenza che l'attivita fisica ed intellettuale di questi non puo essere utilizzata dall'impresa, ma puo essere richiesta ed impiegata solo in quanto necessaria per dotare il partecipante del corredo di nozioni necessarie alla acquisizione della formazione professionale. A tal fine l'allievo e soggetto alle Disposizioni disciplinari vigenti per il personale aziendale, senza con cio assumere una posizione riconducibile al vincolo di subordinazione. (Conf 4946/78, mass n 394672; (Conf 2237/70, mass n 348386).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)