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Sez. L, Sentenza n. 8263 del 17/06/2000 (Rv. 537712 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato - Riforma in appello - Somme erogate al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione - Ripetibilità.
Stato
decisa il 2000-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537712-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

A seguito della sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore licenziato ha facoltà di pretendere, ai sensi dell'art. 18, quinto comma, legge n. 300 del 1970 (nuovo testo), anziché la reintegrazione, una indennità sostitutiva; tale prestazione patrimoniale, peraltro, trovando la sua unica giustificazione nell'ordine di reintegra, deve essere restituita al datore di lavoro in caso di riforma della sentenza di reintegra, ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)