Sez. L, Sentenza n. 13854 del 10/12/1999 (Rv. 531995 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Riforma in appello della sentenza di primo grado dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento impugnato - Somma erogata al lavoratore a titolo di risarcimento per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di primo grado - Ripetibilità - Sussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Nel caso di riforma in appello della sentenza di primo grado che, accertata l'illegittimità del licenziamento impugnato, abbia ordinato la reintegrazione del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità risarcitoria e calcolate in relazione alla retribuzione che quest'ultimo avrebbe percepito dalla data del licenziamento a quella della sentenza di primo grado, atteso il carattere autonomo della tutela risarcitoria rispetto a quella ripristinatoria, che invece riguarda la somme dovute a titolo di retribuzione nel periodo intercorrente tra la sentenza di primo grado e quella di riforma, non restituibili in base alla riaffermata vigenza della "lex contractus" e alla equiparazione della mera utilizzabilità delle energie lavorative del dipendente alla effettiva utilizzazione di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 433, Costituzione art. 36, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)