Sez. 3, Sentenza n. 18785 del 12/04/2006 Ud. (dep. 26/05/2006) Rv. 233823 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Sindacato della Corte di cassazione - Modifica apportata all'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. dalla L. n. 46 del 2006 - Incidenza sul sindacato di legittimità - Limiti.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
A seguito della riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, la contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti del processo, per essere rilevante, deve emergere in modo oggettivo e non controvertibile. (In motivazione la Corte ha specificato che la detta difformità non deve essere confusa con la diversità della valutazione di merito operata dal giudice rispetto a quella auspicata dal ricorrente, valutazione insindacabile quando è sorretta da un ragionamento logico e completo, essendo comunque da escludere che, anche a seguito delle modifiche introdotte con il citato art. 8, alla Cassazione spetti il potere di diversa lettura o valutazione degli elementi di prova).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)