Sez. 5, Ordinanza n. 13648 del 03/04/2006 Cc. (dep. 14/04/2006) Rv. 233381 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Sindacato della Corte di cassazione - Modifica apportata all'art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen., dalla L. n. 46 del 2006 - Incidenza sul sindacato di legittimità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della L. n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto precluso, al giudice di legittimità, verificare la correttezza della stessa in rapporto ai dati processuali. (In motivazione la Corte ha precisato che anche nel vigore del codice di procedura abrogato - nel quale non era richiesto che il vizio risultasse dal testo del provvedimento impugnato - non si era dubitato che alla Corte fosse estraneo il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, e tale deve ritenersi ancora oggi la immutata caratteristica del sindacato di legittimità, indipendentemente dalla novellata formulazione dell'art. 606 lett. e), la quale altro non fa che fornire una ancor più dettagliata definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)