Sez. 2, Sentenza n. 999 del 27/02/1978 (Rv. 390338 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - AFFIDAMENTO ALL'INTERESSATO DELLA SCELTA TRA LA COSTRUZIONE A CONFINE E QUELLA NON A CONFINE CON LA PREVISIONE DI UNA DISTANZA MAGGIORE DI QUELLA PREVISTA DAL CODICE CIVILE - POTERI DEL PRIMO COSTRUTTORE - DOVERI DEL SECONDO COSTRUTTORE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - AFFIDAMENTO ALL'INTERESSATO DELLA SCELTA TRA LA COSTRUZIONE A CONFINE E QUELLA NON A CONFINE CON LA PREVISIONE DI UNA DISTANZA MAGGIORE DI QUELLA PREVISTA DAL CODICE CIVILE - POTERI DEL PRIMO COSTRUTTORE - DOVERI DEL SECONDO COSTRUTTORE.*
La norma di un regolamento edilizio, la quale lasci all'interessato la scelta fra la costruzione a confine e la costruzione non a confine, dettando per quest'ultima ipotesi una regolamentazione delle distanze maggiore di quelle prevedute dal codice civile, e norma di stretta interpretazione: conseguentemente, per il principio della prevenzione, fin quando l'area contigua sia libera da costruzioni, e sempre possibile avanzare con la propria costruzione fino al confine e, in tal caso, il proprietario confinante a null'altro e tenuto se non a rispettare la distanza minima dal confine, sempreche non preferisca costruire in Unione o in aderenza. (nella specie l'attore pretendeva che il convenuto fosse condannato a portare la propria costruzione in aderenza a quella gia esistente sul confine ovvero ad arretrarla per una distanza pari al doppio di quella prevista dal regolamento edilizio comunale per le costruzioni con riferimento al confine del fondo. La suprema Corte, nel confermare la decisione impugnata, ha ribadito il principio di diritto contenuto nella massima che precede). (V 3523/76, mass n 382275; (V 4198/75, mass n 378551).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)