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Sez. 2, Sentenza n. 4519 del 30/07/1984 (Rv. 436414 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CONSEGUENZE ED EFFETTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436414-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - NOZIONE - DETERMINAZIONE - CONSEGUENZE ED EFFETTI - FATTISPECIE.*

Il carattere di norma integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile ad una norma del piano regolatore non deriva dall'inderogabilità della stessa, ma dallo scopo della norma regolamentare, con la conseguenza che la stessa è integrativa se è dettata nelle materie disciplinate dagli artt. 873 ss. Cod. civ. e tende a completare, rafforzare e armonizzare col pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato; mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione dell'ambiente etc.. Appartengono pertanto alle norme integrative del codice civile, che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, le Disposizioni del piano regolatore che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni dal confine del fondo, anziché fra i contrapposti edifici, pur ammettendo la possibilità di costruzione in aderenza sull'accordo delle parti (da tradurre in atto notarile con intervento del comune), trattandosi di Disposizioni che tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati. (V 2716/82, mass n 420577; (V 735/80, mass n 404185; (V 2700/79, mass n 399023; (V 999/78, mass n 390338; (V 4198/75, mass n 378551).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)