Sez. L, Sentenza n. 6162 del 27/11/1984 (Rv. 437805 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - FATTISPECIE - MANCATA COMUNICAZIONE DI UN'ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONVERSIONE IN MOTIVO DI GRAVAME - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - FATTISPECIE - MANCATA COMUNICAZIONE DI UN'ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONVERSIONE IN MOTIVO DI GRAVAME - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
La comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza ha lo scopo di portare a conoscenza delle parti il contenuto del provvedimento e la data della nuova udienza fissata, sicché la sua omissione determina nullità di questo provvedimento per difetto di requisiti formali indispensabili al conseguimento di detto scopo nonché nullità degli Atti successivi e della sentenza. Tale nullità si converte in motivo di gravame, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., e, non rientrando fra i casi, tassativamente indicati dall'art. 354 cod. proc. civ., di rimessione della causa al giudice di primo grado, il suo rilievo comporta che il giudice dell'appello per giudicare del merito della causa possa disporre non solo la rinnovazione degli Atti eventualmente compiuti in assenza delle parti cui si riferisce il difetto di comunicazione, ma anche che sia a queste consentito l'Esercizio di tutti quei diritti o poteri processuali che nella pregressa fase del giudizio era stato reso impossibile da tale difetto. (V 1690/82, mass n 419530; (V 3557/77, mass n 387154; (V 1051/75, mass n 374470).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)