diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3557 del 05/08/1977 (Rv. 387154 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - FORME - MERA CERTIFICAZIONE DELLA AVVENUTA COMUNICAZIONE SENZA LA INDICAZIONE DELLE FORME ADOTTATE - INVALIDITA - FATTISPECIE (COMUNICAZIONE DI SENTENZA).*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387154-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - FORME - MERA CERTIFICAZIONE DELLA AVVENUTA COMUNICAZIONE SENZA LA INDICAZIONE DELLE FORME ADOTTATE - INVALIDITA - FATTISPECIE (COMUNICAZIONE DI SENTENZA).*

Le forme sancite dall'art 136 cod proc civ per la comunicazione degli Atti ad opera del cancelliere non sono previste a pena di nullita; tuttavia, la partecipazione di una notizia effettuata dal cancelliere in Forma atipica in tanto puo determinare gli effetti propri della comunicazione in quanto si abbia la certezza che l'atto ha raggiunto il suo scopo: cio non si verifica nell'ipotesi in cui il cancelliere si sia limitato a certificare, sic et simpliciter, di aver eseguito la comunicazione, senza indicarne il modo. (nella specie in calce alla sentenza, sotto la dicitura 'depositatò apposta con timbro, vi era scritto a mano 'e comunicatò, seguito dalla data e dalla sottoscrizione del cancelliere. La SC, nel ritenere insufficiente tale Forma di comunicazione ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di Competenza, ha formulato il principio contenuto nella massima che precede). (Conf 3443/71, mass n 355035).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)