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Sez. 3, Sentenza n. 1283 del 29/01/2003 (Rv. 560080 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Ordinanza pronunciata fuori udienza - Omissione - Nullità - Estensione.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560080-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ex art. 159, cod. proc. civ., degli atti successivi e della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)