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Sez. 3, Sentenza n. 5621 del 15/10/1988 (Rv. 460172 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - DELL'ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460172-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - DELL'ORDINANZA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - ESTENSIONE.*

La comunicazione alle parti, a cura del cancelliere, della ordinanza pronunciata fuori udienza è diretta a rendere edotte le stesse del contenuto del provvedimento del giudice nonché della nuova udienza in cui il giudizio deve proseguire, e costituisce un requisito formale indispensabile perché il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo. La Mancanza di tale comunicazione, pertanto, comporta la nullità di tutti gli Atti successivi - e quindi anche della sentenza eventualmente emessa - in quanto posti in essere in violazione del principio del contraddittorio ed in disconoscimento dei diritti di difesa della parte assente, salvo che questa, comparsa spontaneamente nella udienza di discussione od in altra precedente, nulla eccepisca al riguardo. (V 6162/84, mass n 437805; (Conf 1690/82, mass n 419530).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)