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Sez. 1, Sentenza n. 9713 del 04/05/1979 Ud. (dep. 16/11/1979) Rv. 143425 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - GIUDIZIO PROGNOSTICO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143425-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - GIUDIZIO PROGNOSTICO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Per l'applicazione della sospensione condizionale della pena si deve tener conto non soltanto delle condanne, ma anche dei precedenti giudiziari e della condotta di vita antecedenti al reato, indicati nell'art 133 cod pen espressamente richiamato dall'art 164 dello stesso codice, e, quindi, anche su detti elementi deve essere fondato quel giudizio prognostico, circa la futura astensione del soggetto da nuovi crimini, richiesto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)